Vai al contenuto
Home » Diritto Civile » Successione del minorenne.

Successione del minorenne.

L’obbligatorietà dell’accettazione con beneficio d’inventario.


Il tema della successione dei minorenni è un argomento molto delicato e complesso. Il nostro ordinamento, con riferimento a tale materia, prevede delle forme di tutela rafforzata per evitare di esporre il minore a responsabilità e danni derivanti dalle passività del dante causa. Una precisazione è doverosa, in merito alla distinzione tra accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d’inventario, proprio per sgombrare alcuni dubbi. L’accettazione pura e semplice dell’eredità comporta la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede. Ciò significa che, se nella massa ereditaria ci sono debiti, questi si trasmettono integralmente all’erede, che sarà tenuto a pagarli anche con i propri beni personali. L’accettazione con beneficio d’inventario, invece, fa sì che il patrimonio dell’erede resti separato da quello del defunto, per cui eventuali creditori del de cuius potranno vantare pretese solo sui beni caduti in successione. L’erede, in questo caso, risponderà di eventuali debiti nei limiti del patrimonio ereditato, senza alcun rischio di dovervi far fronte con i propri beni personali. Quando chiamato all’eredità è un minore la successione deve essere beneficiata. Per ottenere l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità in nome e per conto del minore, i genitori (o il legale rappresentante) devono presentare un ricorso dinanzi al giudice tutelare territorialmente competente. Successivamente, ottenuta l’autorizzazione giudiziale del G.T., i genitori (o il legale rappresentante) potranno compiere l’atto di accettazione con beneficio d’inventario presentandosi davanti a un notaio ovvero presentandosi dal cancelliere del tribunale territorialmente competente. 

Ma nel concreto qual è la procedura per procedere all’accettazione con beneficio d’inventario in caso di successione di minorenni?

La prima attività da espletarsi, successivamente all’autorizzazione e all’accettazione con beneficio d’inventario, è la ricostruzione del patrimonio. Quindi, ottenuta l’autorizzazione ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, resa l’accettazione davanti al notaio o al cancelliere dovrà, necessariamente, procedersi alla redazione dell’inventario, cioè alla stesura di quel documento descrittivo in cui vengono elencati tutte le attività e le passività rientranti nell’asse ereditario. L’inventario può essere redatto da un notaio o da un cancellerie del Tribunale. Questo deve farsi entro determinati limiti temporali che per i maggiorenni è di un anno (in caso di mancata redazione dell’inventario si decade dal beneficio) per i minorenni la legge proroga la possibilità di procedere alla redazione dell’inventario sino al compimento dei 19 anni (un anno dopo il raggiungimento della maggiore età). Quindi, anche se il rappresentante legale non compie l’inventario nei termini prescritti dalla legge, il minore non decade dal beneficio se, entro l’anno dal compimento della maggiore età, completerà la procedura di accettazione procedendo alla redazione dell’inventario. In difetto, sarà considerato un erede puro e semplice. In conclusione, l’eredità devoluta ai minori può essere accettata solo con beneficio d’inventario. In difetto di accettazione, il minore rimane nella posizione di chiamato all’eredità e, nel termine di prescrizione di dieci anni, il genitore (o altro rappresentante legale) potrà accettare l’eredità (purché con beneficio d’inventario); mentre lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero, ove voluto, rinunciare all’eredità.