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Le novità dell’amministrazione di sostegno dopo la Riforma Cartabia.

Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 nasce la figura dell’Amministratore di sostegno. L’Amministratore di sostegno è colui che affiancherà quei soggetti cui la capacità di agire risulterà compromessa o anche solo parzialmente limitata. La finalità della legge è proprio quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, tutte quelle persone prive -in tutto o in parte- di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, attraverso un sostegno concreto – temporaneo o permanente- nell’affrontare criticità di ogni tipo (acquistare, vendere, affittare un appartamento e/o investire somme di denaro). Chiunque (beneficiario, familiari, affini, Pubblico Ministero, tutore o curatore, responsabili dei servizi sociali) può formalizzare la richiesta al Giudice Tutelare, competente per territorio (territorio inteso come il luogo ove risiede il beneficiario), avendo cura di dettagliare nella richiesta (c.d. Ricorso) l’atto o le tipologie di atti per cui si richiede assistenza. I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il Giudice, con la sua decisione, deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della predetta misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni. Pertanto, solo per il compimento di operazioni di straordinaria amministrazione (come ad esempio vendere o acquistare un immobile, accettare una eredità) è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare, affinché questo possa valutare la bontà dell’affare e scongiurare qualsiasi danno per l’amministrato. Quindi, cosa cambia con l’entrata in vigore della riforma Cartabia?

In un’ottica di semplificazione, sempre mantenendo l’obiettivo di proteggere il beneficiario da eventuali speculazioni, il legislatore – con il D. lgs. 149/2022, la c.d. Riforma Cartabia- ha introdotto una nuova disposizione per gli Amministratori di Sostegno: il legislatore attribuisce al Notaio la competenza al rilascio delle autorizzazioni per il compimento di negozi giuridici.

Cosa significa? Significa che, a partire dal primo di marzo 2023, per il compimento di alcuni negozi giuridici, come ad esempio l’accettazione dell’eredità, non per forza sarà necessario l’intervento del Giudice tutelare, perché il Notaio incaricato da parte dei beneficiari di Amministrazione di Sostegno, aventi ad oggetto, ad esempio, beni ereditari, ha competenza per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e può intervenire come figura alternativa al Giudice Tutelare. La richiesta può essere quindi presentata in forma scritta dalla parte interessata, personalmente o attraverso il ministero di un avvocato munito di procura alle liti, al Notaio incaricato della stipula degli atti collegati all’autorizzazione richiesta.nIl Notaio dovrà valutarne la fondatezza e a tale scopo potrà svolgere tutte le verifiche che riterrà opportune. Il procedimento si concluderà con il rilascio dell’autorizzazione, in forma scritta, da parte del Notaio: quest’ultimo dovrà poi provvedere a comunicare la decisione alla Cancelleria del Tribunale competente e al Pubblico Ministero presso il medesimo tribunale. Il tutto funzionale ai principi di snellimento delle procedure, anche a beneficio degli amministrati che, molto spesso in passato, si sono visti condizionati dalle lunghe tempistiche dei tribunali.